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29 aprile 2011

Benzina, combustibile diesel e gasolio: l’Italia recepisce la direttiva Ue

Fonte GreenReport - di Eleonora Santucci

Arrivano in Italia le nuove specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio. Il decreto legislativo (55/2011) che attua la direttiva del 2009 relativa ai combustibili e all'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra; che va a modificare il precedente decreto del 2005( quello relativo alla qualità della benzina e del combustibile diesel) è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri ed entrerà in vigore il 13 maggio prossimo.

Il decreto riguarda i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali, le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna. In particolare, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, stabilisce le specifiche tecniche dei combustibili destinati all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione. E vietata la commercializzazioni di tali combustibili se non vengono rispettate le specifichi indicate negli appositi allegati del decreto.

Inoltre il decreto stabilisce l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili. E stabilisce per i fornitori - ossia i soggetti responsabili del passaggio di combustile attraverso un punto di riscossione delle accise nonché i fornitori di energia elettrica utilizzata nei veicoli stradali - il dovere di assicurare che le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dei combustibili (per i quali hanno assolto l'accisa nell'anno 2020 e, nel caso dell'energia fornita nel 2020) siano inferiori almeno del 6 % rispetto al valore di riferimento

A decorrere dal 1° gennaio 2012, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i fornitori dovranno trasmettere annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Ispra, una relazione, con valore di autocertificazione sulle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa e dell'energia fornita. Nella relazione dovrà essere specificato almeno il quantitativo totale di ciascun tipo di combustibile o di energia forniti con l'indicazione , ove appropriato, del luogo di acquisto e dell'origine. Così come dovranno essere indicate le relative emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia.

Dunque per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra e il significativo contributo dei trasporti su strada su tali emissioni, viene introdotto anche Italia il meccanismo europeo che prescrive ai fornitori di combustibile di indicare le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili da essi forniti e di ridurle a partire dal 2011.

Secondo l'Ue entro il 31 dicembre 2020 i fornitori dovrebbero ridurre gradualmente le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita fino al 10 % per unità di energia dovute ai carburanti e all'energia forniti. La riduzione dovrebbe essere almeno del 6 % entro il 31 dicembre 2020 rispetto alla media comunitaria delle emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili fossili nel 2010, ottenute utilizzando biocarburanti e carburanti alternativi nonché riducendo il rilascio in atmosfera e la combustione in torcia nei siti di produzione. Detta riduzione, soggetta a una verifica, dovrebbe comprendere due ulteriori riduzioni del 2 %, la prima ottenuta tramite l'utilizzo di tecnologie ecocompatibili per la cattura e lo stoccaggio di CO2 e di veicoli elettrici e la seconda tramite l'acquisto di crediti nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto.


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